Biotestamento

L’approvazione del Biotestamento è un traguardo per l’Italia ?

Nella scorsa settimana in Italia è stata approvata in via definitiva al Senato la legge “biotestamento”.

Le “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari” sul testamento biologico.

 

Sul tema fine vita e dignità della persona in tutte le fasi bisogna parlarne, non schierarsi questo è il parere di molti. E’ una questione di dignità e di rispetto della volontà quando è espressa nel pieno delle facoltà.

 

L’Avvocato e Segretario dell’Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo commenta la recente approvazione della legge del biotestamento: “Questa normativa assicura la libertà di rifiutare dei trattamenti sanitari in linea con le tutele costituzionali, secondo cui: “La libertà personale è inviolabile ed inoltre nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

biotestamento

Di cosa parla la legge sul biotestamento approvata definitivamente dal Parlamento:

IL CONSENSO INFORMATO

Il testo prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

Viene “promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato” e “nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari”.

I MINORI

Per quanto riguarda i minori “il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore”.

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Ogni “persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’ eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso “Disposizioni Anticipate di Trattamento” (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. Le disposizioni anticipate di trattamento sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e “in conseguenza di ciò – si afferma – è esente da responsabilità civile o penale”. Devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione”. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il decreto di legge, “la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni”.

PIANIFICAZIONE DELLE CURE

Nella relazione tra medico e paziente “rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”.

L’ITER

Il provvedimento è stato approvato il 20 aprile dalla Camera. Durante l’esame in commissione al Senato sono stati presentati migliaia di emendamenti, 3005 solo in Aula. La presidente della commissione Emilia De Biasi a fine ottobre si è dimessa da relatrice proponendo, per accorciare i tempi di esame, di valutare l’invio in Aula del testo senza relatore.

 

Linea Oceano trova l’approvazione di questa legge un traguardo per l’Italia, un punto di vanto per un paese civilizzato, quale siamo.

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